AUA_Autorizzazione Unica Ambientale
Ultima modifica 6 agosto 2020
Descrizione del servizio:
Il procedimento in esame riguarda esclusivamente le categorie di imprese di cui all’art. 2 del D.M. 18/04/2005 (micro e piccola impresa) nonché a tutti gli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), non attiene ai progetti sottoposti alla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) laddove la normativa statale e regionale disponga che il provvedimento finale di VIA comprenda e sostituisca tutti gli atti di assenso, comunque denominati, in materia ambientale.
L’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ricomprende i seguenti titoli abilitativi e, pertanto, la loro formazione, rinnovo o aggiornamento:
a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
E' fatta comunque salva la facoltà dei gestori degli impianti di non avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza per il tramite del SUAP.
Le competenze rispetto ai titoli che confluiscono nell’AUA resta comunque in capo ai soggetti ai quali le vigenti disposizioni normative li hanno conferite che, pertanto, si esprimeranno nell’ambito del procedimento, e, in ogni caso:
- L’Autorità competente all’adozione del provvedimento di A.U.A. è la Provincia di Ascoli Piceno;
- L’Autorità competente al rilascio del provvedimento di A.U.A. è il SUAP.
Ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.R. 07 settembre2010, n. 160, il SUAP è l’unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento e, pertanto, l’istanza di A.U.A. con tutta la documentazione allegata va trasmessa esclusivamente al SUAP competente per territorio.
Come fare la domanda:
L’istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) corredata da tutta la documentazione, deve essere inoltrata esclusivamente al SUAP PICENO CONSIND in via telematica (http://suap.picenoconsind.it/), firmata digitalmente, utilizzando la modulistica predisposta a seconda dei titoli che andranno ricompresi nell’AUA stessa.
Documenti da allegare: A secondo dei titoli che andranno a confluire nell’Autorizzazione Unica Ambientale, sono stati predisposti dai soggetti competenti, i relativi elenchi della documentazione necessaria che sono presenti nella modulistica disponibile su sito.
Tempi di risposta del Servizio:
- 30 giorni per l’eventuale richiesta di documentazione integrativa(il termine per la presentazione da parte del gestore dell’impianto della documentazione integrativa viene determinata dalla Provincia e comunicata al gestore dal SUAP);
- 90 giorni se l'autorizzazione unica ambientale sostituisce i titoli abilitativi per i quali la conclusione del procedimento è fissata in un termine inferiore o pari a novanta giorni, l'autorità competente adotta il provvedimento nel termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda e lo trasmette immediatamente al SUAP che rilascia il titolo;
- 120 giorni se l'autorizzazione unica ambientale sostituisce i titoli abilitativi per i quali almeno uno dei termini di conclusione del procedimento è superiore a novanta giorni, in caso di richiesta di integrazione della documentazione, il termine è di 150 giorni dal ricevimento della domanda medesima.
Normativa
Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152
link : Provincia di Ascoli Piceno
oneri istruttori Provincia di Ascoli Piceno: tabella oneri